Il Gazzettino
cronaca di Udine
Venerdì, 22 Ottobre 2004
Un perito per cercare il diffamatore on-line
Udine
Diffamazione via Internet? Ci vorrà un perito per stabilire chi è l'autore di una serie di commenti denigratori nei confronti di Luca Dordolo, all'epoca consigliere comunale leghista a Udine. Sotto accusa Paolo De Toni, 50 anni, San Giorgio di Nogaro noto per la sue battaglie ambientaliste. È imputato di diffamazione on-line per aver pubblicato sul sito «www.ecologiasociale.org», accanto al testo di un articolo, in cui erano riportate le dichiarazioni di Luca Dordolo sullo sgombero del centro sociale di via Volturno di Udine, un commento ritenuto offensivo. È il primo caso di diffamazione via Internet che si discute in Tribunale a Udine. Dordolo si è costituito parte civile con l'avvocato Maurizio Conti. De Toni è assistito dall'avvocato Roberto Maniacco, che insiste sul fatto che quella pagina non è stata inserita da De Toni, ma da un utente ignoto. Per dirimere la questione il giudice monocratico Francesca Feruglio ha disposto che venga affidata una perizia a un ingegnere. L'esperto, a cui verrà affidato l'incarico nell'udienza del 24 novembre, dovrà risalire all'autore della diffamazione o arrendersi all'eventuale "hacker".
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Considerazioni sull' articolo del Gazzettino.
E' evidente che un articolo di questo genere è di per sé querelabile.
In realtà il perito, prima di occuparsi degli autori della pagina, dovrà stabilire se la stessa attualmente esista o sia esistita in passato sul sito www.ecologiasociale.org. In realtà agli atti processuali viene fornita solo una stampa e non altro. Successivamente, ammesso e non concesso che la pagina sia esistita, il perito dovrà provare chi ne è l'autore e se qualcuno l'abbia effettivamente visitata.
Durante l'udienza del 21 ottobre l'imputato ha fatto presente che il tribunale di Teramo con sentenza del 6 febbraio 2002 ha stabilito che essendo la diffamazione a mezzo web un "reato di evento" se non si prova che qualcuno ha effettivamente visitato una pagina incriminata, allora non si ha diffamazione ma solo "tentata diffamazione". In quel caso l'imputato è stato condannato (il PM ne aveva chiesto l'assoluzione) a 100 euro di ammenda.
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