Antenna, respinto il ricorso
Campoformido: il Tar dà ragione al Comune che aveva negato l’autorizzazione per collocare un nuovo impianto radiobase
CAMPOFORMIDO. L’azienda telefonica Vodafone Omnitel si è vista respingere il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia contro il Comune in seguito al diniego, da parte dell’ente locale, dell’autorizzazione per installare un’antenna radiobase per la telefonia cellulare.
«Questa sentenza del Tar afferma il primo cittadino, onorevole Pietro Fontanini fa dormire sonni tranquilli alle amministrazioni comunali che hanno posto nei propri piani regolatori vincoli ben precisi da rispettare per il posizionamento di antenne per la telefonia mobile. Ci sono distanze minime dai centri abitati che nessun gestore di telefonia può permettersi di superare».
È un sindaco raggiante quello che dà notizia della “vittoria” del Comune di Campoformido sul ricorso che era stato inoltrato davanti ai giudici amministrativi a Trieste da parte dell’azienda Omnitel Vodafone.
Il Tar, riunitosi in camera di consiglio e presieduto da Vincenzo Sanmarco, ha infatti dato ragione all’ente locale della cittadina del Trattato che, per tramite del suo avvocato, Massimo Raffa del foro di Udine, ha chiesto e ottenuto che venisse dichiarato irricevibile e/o inammissibile il ricorso presentato dalla Omnitel Vodafone contro il diniego dell’autorizzazione edilizia comunale - notificato il 19 settembre 2002 dal Comune alla società di Ivrea - relativo all’installazione di parabole per ponte radio sul territorio comunale, nei pressi della torre piezometrica del capoluogo.
L’amministrazione civica di Campoformido aveva motivato il suo diniego evidenziando, a supporto, il parere negativo della commissione comunale per l’edilizia, espresso il 10 settembre 2002. «Parere contrario - si legge nella memoria difensiva depositata dal Comune - in quanto il progettato intervento è nettamente in contrasto con i disposti della variante numero 23 al piano regolatore generale di Campoformido per quanto attiene la distanza di 300 metri che deve avere la parabola dagli esistenti fabbricati residenziali».
Va ricordato che la ricorrente (Omnitel), nelle sue argomentazioni a sostegno invece dell’annullamento dell’atto dell’ente locale, aveva, tra l’altro, obiettato l’illegittimità della variante urbanistica adottata dal consiglio comunale, in base a diverse e articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
Dal canto suo, la parte resistente (Comune di Campoformido), oltre a controdedurre nel merito, aveva evidenziato anche l’inoppugnabilità della variante in parola per difetto di tempestiva impugnazione da parte della contraparte.
Come abbiamo visto, la tesi difensiva dell’ente locale è stata accolta dal Tar, che nella sua sentenza, respingendo ogni contraria istanza ed eccezione, ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Alfredo Longo
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