Osservazioni sulla variante al piano regolatore del Comune di Udine

del 27 giugno 2002

Le osservazioni che seguono vengono presentate ai sensi della legge n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, e si riferiscono alla Variante n. 126 al PRGC, relativa agli impianti per la telefonia mobile, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 27 giugno 2002.

Più specificamente le osservazioni concernono l’opportunità sia di una modifica (punti 1, 2, 3, 4) che di una integrazione (punti 5, 6) degli articoli 80bis e 80ter del PRGC.



1. Sull’articolo 80bis, comma 10.

La durata ammissibile dell’installazione di impianti provvisori o sperimentali, fissata in 120 giorni, è eccessivamente estesa, tenuto conto che tali impianti si sottraggono ai divieti e alle limitazioni introdotte dall’art. 80bis. Si ritiene più consono a una situazione di provvisoria esenzione da tali limiti un periodo massimo di 60 giorni. Tale periodo più ristretto era tra l’altro previsto dalla bozza originaria dell’articolo 80bis.


2. Sull’articolo 80bis, comma 13.

Questo comma presenta due aspetti problematici.

Il termine di tre anni dall’approvazione della variante al PRGC stabilito per la rimozione degli impianti non conformi risulta eccessivamente esteso. Esso consente il mantenimento di una situazione di irregolarità per un tempo che appare ingiustificatamente lungo. Ciò sia rispetto al fatto che, in quanto tale, una condizione di irregolarità va contenuta nel più breve tempo possibile, sia rispetto al periodo ragionevolmente necessario ai gestori per provvedere alle opportune modifiche. Anche tenuto conto della cadenza annuale di presentazione/revisione dei piani delle installazioni da parte dei gestori prevista dall’art. 80ter, si ritiene più congrua una riduzione del termine per la rimozione delle installazioni irregolari a un anno.

Nella sua attuale formulazione il comma 13 può essere applicato solo agli impianti privi di concessione o autorizzazione edilizia o che abbiano cessato il servizio. Tuttavia, a quanto consta agli scriventi, tutti o quasi tutti gli impianti attualmente esistenti sono provvisti di concessione o autorizzazione edilizia. Inoltre, le crescenti esigenze di traffico sostenute dai gestori rendono del tutto improbabile la dismissione dal servizio di alcuni di tali impianti. Da ciò consegue che, nella sua attuale formulazione, il comma 13 non troverebbe pratica applicazione, vanificando ogni concreto obiettivo di risanamento del territorio comunale. Al fine di fornire al comma 13 un’efficacia reale e non puramente teorica si ritiene pertanto indispensabile l’eliminazione dell’espressione, contenuta nel primo capoverso, «in assenza di concessione o autorizzazione edilizia o in caso di cessazione del servizio».


3. Sull’articolo 80ter, comma 5.

Anche questo comma presenta due aspetti problematici.

Il termine di 90 giorni per la verifica dei piani presentati dai gestori risulta, almeno in prima applicazione della norma, troppo breve, in particolare ai fini della predisposizione da parte dell’Amministrazione comunale delle opportune strutture tecniche (si veda al riguardo l’osservazione contenuta al successivo punto 6). Tanto più che nella sua attuale formulazione il comma 4 dell’art. 80ter prevede il termine di un mese dalla data di adozione della variante al PRGC per la presentazione dei piani di installazione da parte dei gestori, laddove la bozza originaria dell’art. 80ter indicava 120 giorni: il che restringe notevolmente i tempi per l’approntamento di tali strutture. Si ritiene pertanto opportuno che il termine per la verifica dei piani da parte dell’Amministrazione previsto dal comma 5 venga esteso, almeno in sede di prima applicazione della norma, a 180 giorni.

Inoltre l’Amministrazione comunale limita in modo apparentemente ingiustificato la proprie potestà di intervento in merito ai piani di installazione presentati dai gestori. Non si vede perché l’Amministrazione debba limitare tale potestà a osservazioni, proposte e richieste di documentazione, senza alcuna possibilità di successiva censura del comportamento dei gestori. Che avviene, infatti, se tali osservazioni, proposte e richieste di documentazione vengono disattese dai gestori? Che avviene insomma se un piano contiene richieste di installazione che all’Amministrazione appaiono non sufficientemente motivate nella localizzazione e nelle altre scelte tecniche? Stando all’attuale formulazione del comma 5, nulla. L’Amministrazione si priva così di ogni concreta potestà di indirizzo e verifica di congruità della pianificazione dei gestori, il che rischia di vanificare completamente lo scopo stesso dell’art. 80ter, scopo che può essere conseguito solo se l’Amministrazione si riserva la potestà di censurare il comportamento dei gestori. Si ritiene pertanto indispensabile integrare il comma 5 con espressioni del tipo seguente: «Qualora a tali osservazioni, richieste documentali e proposte non venga data risposta entro i successivi 30 giorni, risposta sulla cui adeguatezza l’Amministrazione deve pronunciarsi nei successivi 30 giorni, l’Amministrazione potrà rifiutare il rilascio delle concessioni edilizie per le opere di cui al soprastante art. 80bis».


4. Sull’articolo 80ter, comma 6.

Questo comma presenta vari aspetti insoddisfacenti.

Non viene specificato cosa si intende per portatori di interessi diffusi «regolarmente costituiti». La normativa vigente consente la partecipazione ai procedimenti amministrativi da parte non solo di associazioni formalmente costituite, ma anche di comitati di cittadini, per i quali non è prevista alcuna costituzione formale. Si richiede pertanto di specificare quali sono i requisiti per la partecipazione dei comitati spontanei, requisiti che non potranno comunque eccedere quanto previsto dalla legislazione nazionale.

Il comma non specifica né le modalità né i tempi di acquisizione del parere dei soggetti portatori di interessi diffusi, né impegna in alcun modo l’Amministrazione a far sì che tale parere trovi riscontro nelle osservazioni, richieste e proposte eventualmente formulate ai gestori. Si ritiene pertanto indispensabile una chiara ed esplicita articolazione di questa fase fondamentale del processo amministrativo, che non può essere lasciata nel vago.

Il comma non prevede neppure un passaggio preliminare assolutamente indispensabile ai fini di un corretto svolgimento della partecipazione democratica: la pubblicità del processo in corso. Poiché si vincola l’acquisizione del parere dei soggetti portatori di interessi diffusi a una richiesta da parte di questi ultimi, è necessario che essi vengano messi in condizione di formulare tale richiesta. Inoltre, la formulazione di un parere implica la possibilità di un esame approfondito dei piani. Emergono quindi due esigenze.

i) Deve essere prevista la pubblicizzazione dei piani dei gestori, in forme tali da mettere ciascun soggetto potenzialmente interessato al corrente del contenuto di tali piani e del procedimento in corso. In questo senso, non sembra sufficiente la pubblicazione all’albo comunale: seguendo la strada di altre norme vigenti su tematiche analoghe (Valutazione di impatto ambientale, direttiva «Seveso» ecc.), è opportuno invece prevedere soluzioni quali la pubblicazione di annunci sui quotidiani locali con estratti sintetici del contenuto dei piani e l’organizzazione di assemblee pubbliche a livello comunale o circoscrizionale, dove i piani vengano illustrati alla popolazione interessata.

ii) La tempistica della pubblicizzazione dei piani deve consentire ai soggetti portatori di interessi diffusi una ponderata valutazione dei piani medesimi, ai fini della formulazione del proprio parere.

Gli aspetti indicati ai punti i) e ii) sopra menzionati devono pertanto essere disciplinati in modo chiaro e preciso.

Il comma 6 non precisa neppure, in merito alla richiesta di acquisizione del parere da parte dei portatori di interessi diffusi, se tale richiesta va fatta di volta in volta, anno per anno, oppure una volta per tutte. Tale precisazione è indispensabile al fine di evitare malintesi e eventuali esclusioni di soggetti portatori di interessi diffusi dal procedimento amministrativo.

In aggiunta alla formulazione di pareri da parte dei portatori di interessi diffusi, è infine opportuno prevedere la costituzione di un tavolo negoziale tra Amministrazione, gestori e portatori di interessi diffusi. Tale soluzione è già applicata da alcune Amministrazioni comunali ed è comunque esplicitamente consentita dalla normativa vigente: si richiama al riguardo quanto disciplinato dall’art. 11 della legge n. 241/1990. Si ritiene pertanto opportuno che l’art. 80ter preveda, al comma 6 o in un comma aggiuntivo, tale strumento utile alla risoluzione preventiva di possibili controversie sulla localizzazione degli impianti, e ciò nel comune interesse dell’Amministrazione, dei gestori e dei cittadini. Il tavolo negoziale potrebbe essere attivato annualmente o almeno ogniqualvolta il parere dei portatori di interessi diffusi e/o dell’Amministrazione comunale sia in sostanziale disaccordo con le proposte contenute nei piani dei gestori. Al tavolo negoziale, della cui costituzione deve essere dato pubblico annuncio, possono essere chiamati tutti i soggetti portatori di interessi diffusi che ne fanno richiesta entro termini da specificare, o che hanno formulato un parere sui piani. Il tempo necessario allo svolgimento della procedura negoziale deve essere computato in aggiunta ai termini già previsti dal comma 5 dell’art. 80ter.


5. Sull’articolo 80bis: inserimento di un comma aggiuntivo relativo a distanze minime delle installazioni

Nonostante le richieste effettuate a più riprese dai comitati spontanei dei cittadini e l’orientamento favorevole di una parte della giurisprudenza e di ampia parte della dottrina, l’art. 80bis non prevede distanze minime delle installazioni da edifici e aree adibite a funzioni residenziali, lavorative o di carattere collettivo (sport, spettacoli ecc.). Si fa presente che tali distanze possono trovare giustificazione in termini di tutela architettonica, ambientale o paesaggistica analogamente alle fattispecie già disciplinate dal comma 3. A tale riguardo è sufficiente richiamare il fatto che gli impianti in oggetto sono caratterizzati da un forte impatto urbanistico, come comprovato dalla riduzione del valore degli immobili situati nei pressi di tali impianti. Tale riduzione di valore, riscontrata sul mercato immobiliare, dimostra che l’impatto urbanistico degli impianti per telecomunicazioni non può essere considerato ristretto a singole zone o edifici, così come risulta dall’attuale disciplina dell’art. 80bis. A sua volta ciò dimostra che l’introduzione di distanze minime è necessaria e giustificabile sul piano urbanistico, senza chiamare in causa in alcun modo ragioni di carattere sanitario, su cui la normativa in oggetto non ha potestà di intervento.

Pertanto, si ritiene opportuno l’inserimento di un comma che preveda distanze minime delle installazioni da edifici e aree adibite a funzioni residenziali, lavorative o di carattere collettivo, distanze che potrebbero essere dell’ordine dei 2-300 metri.


6. Sull’articolo 80ter: inserimento di un comma aggiuntivo relativo alla creazione di una struttura tecnica di controllo in seno all’Amministrazione comunale

Le osservazioni di cui al precedente punto 3 evidenziano l’estrema delicatezza dell’opera di verifica e indirizzo della pianificazione dei gestori che l’Amministrazione comunale è chiamata a svolgere. A tale scopo si ritiene indispensabile la creazione in seno all’Amministrazione di una struttura tecnica fornita delle competenze necessarie ad analizzare le proposte dei gestori ed eventualmente a formulare al riguardo osservazioni, richieste documentali e proposte di carattere tecnico e puntuale. E’ del tutto evidente che, in assenza di tale struttura, la capacità di verifica, proposta e - secondo quanto argomentato al precedente punto 3 - eventuale censura da parte dell’Amministrazione rimarrebbe teorica e puramente formale, vanificando con ciò gli obiettivi dell’art. 80ter.

Si ritiene pertanto indispensabile l’inserimento nelle disposizioni dell’art. 80ter di un comma che preveda l’articolazione e i compiti di tale struttura tecnica, nonché la sua attivazione in tempo utile all’espletamento delle attività previste dall’art 80ter.

Udine, 12 novembre 2002

Comitati udinesi per la difesa della salute dalle radiazioni elettromagnetiche

Seguono firme