Articolo da "Il Manifesto " del 18 febbraio 2006


Il sesso del reato
STEFANIA GIORGI
Quale misura applicare per leggere questa sentenza della terza sezione penale della Cassazione (la stessa dell'altrettanto tristemente famosa sentenza che decretò nel `99 che non si può parlare di stupro se l'aggredita indossa i jeans): «è lecito ritenere che siano più lievi i danni che la violenza sessuale provoca in chi ha già avuto rapporti con altri uomini, rispetto a chi non ne ha avuti affatto»? Una ragazzina di 14 anni, una bambina che la vita ha fatto crescere troppo in fretta, dipinta dai giudici in ermellino come scaltra, accorta e disponibile, che non solo avrebbe dato il suo consenso, ma avrebbe persino scelto «con avvedutezza» le modalità del rapporto (orale invece che completo), per salvaguardare la propria salute. Procediamo con ordine. L'uomo, convivente della madre, condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale, aveva fatto ricorso, ma la corte d'appello di Cagliari gli aveva rifiutato lo sconto di pena chiesto sulla base delle «modalità innaturali del rapporto» ritenute dai giudici cagliaritani tali da compromettere «l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima»; per la Cassazione, invece, «scelte con avvedutezza dalla minore» per evitare i rischi per la salute che un diverso rapporto poteva comportare. Un rapporto «pienamente assentito» e senza drammatiche conseguenze per una ragazza già «navigata». E' «riprovevole» (bontà loro) la condotta dell'uomo/patrigno che certo ha usato ruolo e potere sulla ragazzina, ma il punto che sta a cuore ai giudici della terza sezione penale è un altro: quella ragazzina, già a 13 anni, aveva avuto «numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età» e al momento dell'«incontro» con l'imputato la sua personalità «dal punto di vista sessuale» era «molto più sviluppata di quanto non ci si può normalmente aspettare» a quell'età.

La misura della Legge - quella contro la violenza sessuale approvata dieci anni fa dopo vent'anni di discussione dentro e fuori il parlamento e le norme successive in materia di pedofilia -, come sempre di fronte a casi come questo pone domande piuttosto che fornire risposte e ammutolisce i contorni del contesto e delle dinamiche. Quel che colpisce, indigna e allarma è la misoginia ammantata di toga di una sentenza che separa una quattordicenne che già conosce il sesso dalla sua condizione di creatura all'inizio della vita - nonostante e a dispetto di tutto e tutti. Bollandola come fallata, giù consumata senza riparo. Nell'italiano contorto della sentenza traspare con chiarezza la filiazione diretta di quel doppio regime patriarcale che ha sempre amato usare due pesi e due misure per le madri/mogli e per le «altre» e che l'Italia postdemocristiana (?) quando serve, tira fuori dalla naftalina. Doppio regime in virtù del quale si concedono attenuanti - e sconti di pena - a un uomo condannato per violenza sesssuale perché la vittima non era vergine.

D'un colpo, i giudici accorciano così le distanze da un abuso di autorità e - in barba alla possibile accusa di pedofilia - stabiliscono che la ragazzina non illibata ha meno diritti e meno tutela. Orrendo principio che tara la lievità o la pesantezza dei «segni» lasciati dalla violenza sessuale in base al grado di esperienza sessuale della vittima. Colpevole, persino, di aver cercato di tutelare la sua salute evitando un rapporto carnale. L'animale sacrificale sull'altare della sessualità maschile violenta non può stabilire le regole del gioco.

E il ripudio di questa sentenza da parte della Corte di Cassazione, ne rimarca l'orrore e non lo cancella.

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