Articolo da "La Repubblica" del 4 luglio 2003
La Suprema Corte ci ripensa, ribaltata sentenza del 2001. Condanna definitiva per violenza sessuale

La Cassazione: anche se fugace la pacca sul sedere è un reato
L´uomo accusato giurava di aver fatto un gesto "in assenza di violenza e minaccia"

ELSA VINCI
ROMA - Mani a posto, non si fa. Anche se «fugace» e non soddisfa pienamente «l´istinto sessuale», la pacca sul sedere è reato. La Cassazione torna sui suoi passi, la terza sezione penale, la stessa che nel gennaio 2001 ha liberalizzato la pacca sul sedere «isolata e repentina», adesso non perdona, ha reso definitiva la condanna ad un anno e due mesi per violenza sessuale ad un romano che aveva palpeggiato una ragazza sul fondoschiena. Insomma, contrordine. E a Piazza Cavour non è neppure la prima volta. La suprema Corte si era "corretta" anche sulla famosa sentenza dello stupro con i jeans: «un indumento che non può essere tolto senza la collaborazione fattiva di chi lo indossa». Dieci mesi dopo stabilì che pure in jeans ci può essere violenza. Stavolta è difficile immaginare dove riposi la differenza tra una pacca sul sedere «repentina» e innocente e una pacca sul sedere «fugace» e colpevole.

Che i connotati di repentinità della "mano morta" fossero fragili si era visto nel marzo 2001, quando fu condannata una palpata del seno. In realtà sui "baci proibiti" c´è antica giurisprudenza. Per esempio, si può fare piedino ma mai si sfiori il polso a una signora. Vietato se estorto il bacio a labbra chiuse. L´unico assolto fu dato con amore. Persino il corteggiatore «petulante» è stato condannato. Così l´improvvisa liberalizzazione della pacca, due anni fa, creò una certa sorpresa.

Proprio a quella sentenza si è appellato Ferruccio, 58 anni, che, sì, ammetteva di avere sbagliato, ma giurava di avere fatto un gesto «in assenza di violenza e minaccia». Il ricorso è stato giudicato infondato. Perché, «il palpeggiamento delle natiche costituisce indiscutibilmente un atto sessuale in quanto l´autore commette una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima». La Corte non dimentica di sottolineare che «tali atti, sia pure superficiali integrano, un´aggressione». Poi i supremi giudici specificano che «devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quelli indirizzati alle zone erogene e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo».

Toccare, palpeggiare, sfregarsi con chi non gradisce è off limits. La Cassazione chiarisce che tra gli atti vietati «vanno compresi toccamenti, palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime delle vittime». «Atti capaci di suscitare concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante ai fini della consumazione del reato che il soggetto abbia o meno conseguito soddisfazione erotica».

Le reazioni, da Alessandra Mussolini di An a Franca Bimbi delle Margherita: «La sentenza restituisce dignità alla donna e riconosce un principio di civiltà». Cessato allarme.