Articolo da "La Repubblica " del 10 febbraio 1999


Stupro, la sentenza dei jeans
(Cassazione 1636/99)
Impossibile commettere violenza carnale su una ragazza che indossa i jeans. E' questa una delle motivazioni che ha indotto la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ad annullare una sentenza della Corte di Appello di Potenza (rinviando il fascicolo alla Corte d'appello di Napoli) che aveva condannato un istruttore di guida per il reato di violenza carnale ai danni di una ragazza diciottenne (in primo grado l'uomo era stato assolto da questo reato). Questi i motivi della Cassazione secondo i quali la Corte d'appello sarebbe censurabile:

a) i Supremi Giudici ritengono, contrariamente ai giudici di appello, che la ragazza potrebbe avere accusato falsamente l’uomo per timore di ammettere davanti ai genitori di avere avuto un rapporto carnale con un individuo molto più grande di lei, ed in quanto preoccupata delle conseguenze del rapporto; con ciò la Corte rimprovera ai giudici di merito di avere preso per oro colato le dichiarazioni della ragazza, senza verificarne fino in fondo l’attendibilità;

b) secondo la Corte la ragazza era consenziente all’amplesso, ed il fatto che i jeans fossero sfilati solo in parte non costituisce prova di un mancato consenso (secondo i giudici di appello, se la ragazza fosse stata consenziente si sarebbe denudata completamente); anzi, secondo i Supremi Giudici è un "dato di comune esperienza" che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona "senza la sua fattiva collaborazione";

c) infine, secondo la Cassazione la mancanza di segni di colluttazione tra i due sarebbe la prova che la ragazza non ha opposto resistenza, tanto più che, dopo il rapporto, si era rimessa alla guida dell’autovettura insieme al suo stupratore.

La sentenza, che ha suscitato un vespaio di polemiche ed è addirittura finita in Parlamento, pur motivando l’annullamento della condanna per stupro con carenze di motivazione, contiene in realtà una serie di considerazioni che sembrano esulare dalla funzione di c.d. "nomofilachia" propria della Suprema Corte (cioè curare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge), costituendo invece vere e proprie valutazioni di merito. (12 febbraio 1999)
 
Corte di Cassazione

In data 12-7-92 R. P., allora diciottenne, denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente, verso le ore 12,30, era stata vittima di una violenza carnale consumata in suo danno da C. C., suo istruttore di guida. Costui, come aveva fatto altre volte, l'aveva prelevata presso la sua abitazione, per effettuare la lezione di guida pratica. Sennonché, con la scusa di dover prelevare altra ragazza pure interessata alle lezioni di guida, l'aveva condotta fuori dal centro abitato e, fermata l'autovettura in una stradella interpoderale, l'aveva gettata a terra e, dopo averle sfilato da una gamba i jeans che indossava, l'aveva violentata. Consumato l'amplesso, l'aveva condotta a casa imponendole con minacce di non rivelare ad altri l'accaduto. I genitori, vedendola turbata, le avevano chiesto spiegazioni, ma aveva preferito non raccontare quanto le era accaduto. Lo stesso giorno, dopo il suo rientro a casa dalla lezione di teoria presso l'autoscuola, aveva informato i genitori della violenza subita. Il C., sottoposto a fermo lo stesso giorno della denuncia, dava una diversa versione dei fatti. Ammetteva di avere avuto il rapporto sessuale con la P., nelle circostanze di tempo e di luogo da questa riferite, ma precisava che la ragazza era stata consenziente. Iniziatosi procedimento penale a carico del C. per i reati di violenza carnale, violenza privata, ratto a fine di libidine, lesioni personali, atti osceni in luogo pubblico e violenza privata, il tribunale di Potenza, con sentenza del 29.2.96, condannava l'imputato per il reato di atti osceni in luogo pubblico, mentre lo proscioglieva dai rimanenti reati. A seguito di appello del pm e dell'imputato, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 19.3.98, dichiarava il C. responsabile di tutti i reati a lui contestati e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione. Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione ed ha dedotto il visto di motivazione sostenendo che la Corte di Appello aveva affermato la di lui responsabilità con argomentazioni non coerenti con le risultanze processuali.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata merita l'annullamento perché carente di adeguato e convincente apparato argomentativo. E' certo che a carico dell'imputato sussistono le reiterate accuse formulate dalla P. Ma, considerate le proteste di innocenza dell'imputato, il quale ha sostenuto che la ragazza era stata consenziente al rapporto sessuale, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad una rigorosa analisi in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla P., mentre invece ha affermato la colpevolezza dell'imputato valorizzando le circostanze di fatto che ben si conciliavano con la versione dei fatti rappresentata dal C. e minimizzando o ammettendo di valutare altre circostanze che mal si conciliano con la denunciata violenza carnale. La sentenza afferma che le dichiarazioni rese dalla P. sono da ritenersi attendibili perché costei non aveva motivo alcuno per muovere contro il C. una accusa calunniosa. Una tale considerazione non può condividersi sol che si consideri che la ragazza potrebbe avere accusato falsamente il C. di averla violentata, per giustificare con i genitori l'amplesso carnale avuto con una persona molto più grande di lei di età e per di più sposata, amplesso che non si sentiva di tener celato poiché preoccupata dalle possibili conseguenze del rapporto carnale.

Peraltro una tale ipotesi non appare inverosimile alla luce del comportamento tenuto dalla P. dopo i fatti. Costei raccontò ai genitori quanto le era accaduto non già appena tornò a casa, sebbene i parenti le chiedessero cosa le era successo in quanto era visibilmente turbata, ma soltanto la sera dopo aver assistito presso l'autoscuola alla lezione di Teoria. La Corte di Appello giustifica un tale ritardo sostenendo che la P. presumibilmente provava vergogna: o si sentiva in colpa. Ma una tale argomentazione non è convincente. Non si vede infatti quale vergogna o senso di colpa la P. potesse avvertire, se effettivamente vittima di una violenza carnale, data la gravità di un tale fatto, peraltro commesso dal suo istruttore di guida, sulla cui autovettura si era trovata per effettuare la programmata esercitazione di guida.

Parimenti censurabile è la sentenza allorché afferma che la P. fu realmente vittima della denunciata violenza carnale dato che è certo che durante l'amplesso aveva i jeans tolti soltanto in parte mentre se fosse stata consenziente al rapporto carnale avrebbe tolto del tutto i pantaloni che indossava. Un tale rilievo non può condividersi perché sarebbe stato assai singolare che in pieno giorno (il fatto avvenne verso le ore 12-12,30), in una zona che seppur isolata non era preclusa al transito di persone, la P. si denudasse del tutto perché era consenziente all'amplesso.

Deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa. Anche su altri punti la sentenza ci sembra carente di convincente motivazione. Sul corpo della P. e del C. non sono stati riscontrati segni di una colluttazione tra i due o comunque di una vigorosa resistenza della ragazza al suo aggressore. La Corte di Appello al riguardo si limita ad affermare che per la sussistenza del reato di violenza carnale non è necessario che l'autore del fatto sottoponga la persona offesa ad atti di violenza e che comunque, sul caso in esame, la P. non aveva opposto resistenza temendo di subire gravi offese alla sua incolumità fisica. Ma al riguardo è da osservare che è istintivo, soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica.

La sentenza impugnata infine, non chiarisce come si concilia con l'asserita violenza carnale la circostanza che la P. non tentò di fuggire appena il C. fermò l'autovettura e manifestò i suoi propositi, così come non dà una plausibile spiegazione del comportamento della ragazza che, dopo la consumazione del rapporto carnale, si mise alla guida dell'autovettura. In sentenza viene precisato che lei aveva interesse a tornare subito a casa. Ma la Corte di Appello ha omesso di considerare che è assai singolare che una ragazza, dopo aver subito una violenza carnale, si trovi nelle condizioni d'animo che le consentano di porsi alla guida di una autovettura con accanto il suo stupratore, soprattutto se, come nel caso in esame, essendo inesperta di guida, deve pilotare l'autovettura seguendo i consigli e le istruzioni di chi momenti prima l'ha violentata.

Ne consegue che la sentenza impugnata risulta affetta da motivazione carente ed illogica e pertanto merita l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.

Per questi motivi

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.

Roma 6 novembre 1998.

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