Dopo una discussione di tre
ore e altre quattro di camera di consiglio è stata emessa la
sentenza sull’omicidio Budai
Di Menna condannato a
vent’anni
Il pubblico ministero aveva chiesto l’ergastolo, il
giudice ha concesso le attenuanti generiche
di
GUIDO SURZA
L’accusa aveva chiesto la pena dell’ergastolo,
il giudice ha condannato Felice Di Menna a vent’anni di
reclusione per l’omicidio di Roberta Budai, la 31enne dalla
quale attendeva un figlio.
Quasi quattro ore di camera di
consiglio sono servite al Gup del tribunale di Udine Francesco
Florit per emettere una sentenza difficile in un processo che
si è risolto nella prima udienza preliminare, con una
discussione precedente di circa tre ore.
Il giudice ha
riconosciuto a Di Menna l’equivalenza delle attenuanti
generiche sulle contestate aggravanti, la più importante delle
quali era la premeditazione dell’omicidio. È quindi partito da
30 anni di reclusione arrivando alla pena finale con lo sconto
di un terzo per il rito abbreviato. L’ipotesi che il 37enne
maresciallo dell’esercito abbia progettato l’omicidio è stata
comunque riconosciuta, ma l’equivalenza dell’aggravante con le
attenuanti generiche ha fatto cadere la pena
dell’ergastolo.
Cominciato verso le 11.30, il processo è
terminato poco prima delle 21 con la lettura della sentenza. A
porte chiuse come ogni udienza preliminare, è partito subito
con la costituzione di parte civile della famiglia Budai
assistita dall’avvocato Lillo Fiorello di Palermo e dal dottor
Antonio Di Piazza. Presenti il padre, la madre e il fratello
di Roberta Budai, pochi minuti dopo tutti e tre hanno
preferito andarsene per un leggero malessere accusato dal
signor Candido.
Felice Di Menna è arrivato con le manette
ai polsi dal carcere di Tolmezzo, accompagnato da tre agenti
di polizia penitenziaria. Occhiali da sole e passo veloce
sotto i flash dei fotografi e l’occhio delle telecamere, si è
infilato in aula dove ha ascoltato in silenzio la discussione,
senza mai rendere dichiarazioni spontanee. Il giudice Florit
ha preso atto della richiesta di rito abbreviato avanzata
dall’avvocato Enrica Lucchin, difensore dell’imputato, e ha
proceduto oltre senza che nessuno si opponesse, ammesso lo
potesse fare.
Poco ha parlato il pubblico ministero
Giancarlo Buonocore, una ventina di minuti circa per spiegare
come, davanti a una confessione, di null’altro si poteva
discutere se non della premeditazione. L’esigenza di non
vedere riconosciute le attenuanti generiche aveva portato alla
richiesta finale dell’ergastolo senza isolamento
diurno.
Breve, visto il rito scelto, anche l’intervento
dell’avvocato Lillo Fiorello per la parte civile, che si è
associato alle richieste del pm anche per la pena. Ha discusso
sulla premeditazione, escludendo la possibilità
dell’attenuante. Un miliardo e mezzo di lire come risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali era la proposta
della famiglia Budai: il giudice ha quantificato il danno in
un miliardo 200 milioni, senza indicare una provvisionale,
cioè un acconto da versare non appena la sentenza diventa
definitiva.
Dopo un breve break è cominciata l’arringa
dell’avvocato Lucchin, quasi due ore per tentare di smontare
non soltanto la premeditazione, ma anche il reato del furto
dell’arma utilizzata per uccidere Roberta: reato dal quale Di
Menna è stato prosciolto perché riconosciuto come furto d’uso
per il quale mancava la querela per procedere.
La lettura
del dispositivo sgombra il campo da ogni discussione su tutto:
la premeditazione dell’omicidio è stata riconosciuta e quindi
l’intero processo si è giocato sulla concessione delle
attenuanti generiche, che rientrano esclusivamente in una
valutazione del giudice. Dipendono da tanti fattori: dai
precedenti penali del soggetto, dall’atteggiamento tenuto, da
una serie di elementi che sono stati “toccati” dalla difesa
che ha parlato a lungo.
Di Menna era esasperato dalla
paternità clandestina, si è procurato l’arma, i sacchetti di
plastica, si è incontrato con Roberta, l’ha uccisa e gettato
il suo corpo nel cassonetto del Mercatone a Sevegliano. Quindi
ha telefonato al fratello dell’amante, gli ha detto che aveva
un appuntamento con lei ma che non l’aveva vista, infine ha
partecipato alle ricerche, sino alla confessione perché messo
alle strette dopo un suo errore. Nell’auto, appunto, si era
dimenticato la borsetta della donna e il giorno dopo la
consegnava a un inferiore, in caserma, infilata in due
sacchetti. Mai Di Menna avrebbe pensato che il collega avrebbe
guardato dentro scoprendo una verità che era già sui giornali:
la scomparsa di Roberta.
Tutto molto utile per arrivare
all’assassino, tutto inutile – se così si può dire – per
spiegare la condanna a vent’anni di reclusione, perché la
valutazione del giudice si è basata in pratica sul meccanismo
del bilanciamento fra attenuanti e aggravanti. Una specie di
campo sgomberato da ogni elemento oggettivo, che soltanto la
lettura delle motivazioni della sentenza saprà offirne la
chiave di lettura.
È servito sostenere che nessuna delle
amiche di Roberta l’aveva sentita dire che Di Menna voleva
l’interruzione della gravidanza? Forse no. È servito spiegare
che poco tempo prima del delitto Di Menna aveva perso una gara
di tiro con la moglie e si voleva rifare acquistando
regolarmente un’arma, ma nel frattempo aveva “rubato” senza
dire nulla quella di suo suocero, per allenarsi? Anche qui la
risposta potrebbe essere negativa. Eppure la difesa lo ha
fatto, dicendo molte altre cose sulla vita di questa coppia
clandestina, sulla discussione finale in cui Roberta si era
decisa una volta per tutte ad andare da sola da Romina
Bressan, la moglie di Felice, per raccontarle la
verità.
Nel dispositivo della sentenza il giudice Florit ha
in sostanza ridisegnato l’omicidio partendo dal furto d’uso
dell’arma per arrivare alla riqualificazione del reato di
occultamento di cadavere in quello di distruzione di cadavere,
che prevede una pena più severa. Una dimostrazione di solidità
della tesi accusatoria, addirittura più precisa nell’idea di
progettazione dell’omicidio sino alla consapevolezza che il
corpo di Roberta sarebbe finito in una discarica dopo essere
«triturato» in un impianto di compostaggio.
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