Baby-squillo, in carcere i clienti
Il piano del Viminale: arresto per chi paga sedicenni
Il ddl presto al consiglio dei ministri: condanne fino a 8 anni per gli sfruttatori e manette anche per chi gestisce locali a luci rosse
ALBERTO CUSTODERO
ROMA - «Prostituzione coattiva». È, questo, il nuovo reato che, nelle intenzioni del ministro dell´Interno Giuliano Amato, sostituirà, cambiandolo, lo sfruttamento della prostituzione. La modifica di questo articolo del codice penale è contenuto in un disegno di legge in questi giorni allo studio di quattro ministeri (Interno, Giustizia, Pari Opportunità e Solidarietà sociale), che il ministro Amato vorrebbe presentare già al consiglio dei ministri di martedì prossimo, aggiungendolo al «pacchetto sicurezza».
Secondo il titolare del Viminale, a quasi 50 anni dalla legge Merlin (il cui impianto principale - la libertà di esercizio autonomo - resterà inalterato), la normativa penale richiede oggi un adeguamento all´attuale realtà della prostituzione, uno dei fenomeni causa della percezione di insicurezza fra la popolazione. La "bozza" del ddl ricalca la conclusione alla quale è giunto un mese fa l´Osservatorio sulla prostituzione del Viminale, presieduto dal sottosegretario Marcella Lucidi. Sulla base di quel lavoro durato alcuni mesi, articolato in 32 punti e condiviso dai 4 ministeri competenti, è stata elaborata una prima stesura del disegno di legge la cui messa a punto tecnica fra gli uffici legislativi di Amato, Ferrero, Pollastrini e Mastella è in corso in questi giorni. La principale novità della nuova normativa è, come ha spiegato il vicesegretario all´Interno Marcella Lucidi, la «tolleranza zero con gli sfruttatori».
Il punto più controverso in discussione riguarda l´ipotesi di estendere l´arresto obbligatorio in flagranza per chi commette il reato di «prostituzione coattiva». A farlo scattare - sempre secondo la bozza - una delle tre condotte: lo sfruttamento, oppure la costrizione, o, ancora, la gestione di locali a luci rosse. Le pene, rispetto al reato attualmente in vigore di sfruttamento (da 2 a 4 anni di carcere), aumenteranno (da 4 a 8 anni). È allo studio anche il reato di associazione finalizzato allo sfruttamento, con pene a parte.
La normativa in fase di studio prevede un giro di vite anche per i clienti. Per quelli sorpresi con una minorenne (oggi arrestati se la prostituta è minore di 14 anni), potrebbero scattare le manette anche in caso di ragazze fino ai 16 anni. La proposta di prevedere la cattura per la fascia di età fra i 16 e i 18 sarebbe contestata, per motivi di carattere giuridico-costituzionale, dal ministero della Giustizia. Al di là dei contrasti sull´età dell´arresto, è unanime la proposta di togliere ai clienti la facoltà di difendersi con la scusa di non essersi resi conto dell´età della ragazza.
Attenuanti sono contemplate per chi dà un contributo alle indagini per restituire libertà e a autonomia alle schiave del sesso. È prevista anche una modifica alla legislazione del 1956 relativa alle misure di prevenzione nei confronti «delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità». Ebbene, per i soggetti ritenuti pericolosi per l´integrità psicofisica di minori, scatterà il divieto di frequentare luoghi di ritrovo di giovanissimi. A proposito di violazioni delle zone off-limits (l´Osservatorio ha infatti proposto il divieto di prostituzione vicino a giardini, luoghi di culto e ospedali), i clienti sorpresi subiranno una sanzione amministrativa, le cui modalità, però, dovranno avvenire nel rispetto della privacy. Un´altra novità del futuro ddl riguarda la possibilità di rendere responsabile penalmente la persona giuridica della società di un locale nel quale si commette il reato di prostituzione coattiva. Per quanto riguarda la tutela dei minori, sono previste sanzioni accessorie interdittive della potestà genitoriale per i condannati per prostituzione e pornografia minorile.