Articolo da "Altalex" del 13 maggio 2005

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Risarcimento del danno per lesione del diritto alla sessualità del coniuge
Cassazione , sez. I civile, sentenza 10.05.2005 n° 9801
La sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Costituzione impone di garantire. Pertanto il coniuge che ometta di informare l'altro coniuge prima del matrimonio delle proprie disfunzioni sessuali, tali da impedire l'assolvimento dell'obbligo coniugale, commette un illecito derivante dalla lesione del diritto fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed eventualmente come genitore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005, precisando che tale comportamento costituisce una violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione.
Secondo la Suprema Corte la lesione del diritto alla sessualità vale a qualificare il danno subito in termini di ingiustizia, le cui conseguenze pregiudizievoli vanno accertate sia sotto il profilo del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale
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