| «Salvare gli embrioni? Allora sì alle single» Santosuosso: «Ma l’adozione ora è proibita alla stregua del cosiddetto utero in affitto» di MARIO COFFARO Se sarà ufficializzato questo primato del diritto alla possibilità di nascere dell’embrione, sotto forma di una “adozione”, per il professor Santosuosso restano ancora dei problemi aperti che soltanto una modifica legislativa della legge 40 o una nuova normativa potrebbero risolvere. «Allo stato della legislazione - spiega infatti Santosuosso - non si può immaginare una “adozione dell’embrione”. Perché sarebbe analoga ad una “gravidanza in sostituzione” e rientrerebbe nei casi vietati dalla legge 40». Che vuol dire “gravidanza in sostituzione”? Sicuramente non vuol dire “utero in affitto”. Lo ha spiegato lo stesso D’Agostino. Perché l’embrione è “orfano” e non c’è negoziazione. Ma c’è il caso di una donna che accetta nel proprio utero l’ovulo fecondato di un’altra coppia. Si verifica quando una donna ha l’ovaio ma non ha più l’utero. Una donna in queste condizioni potrebbe rivolgersi ad una amica disponibile a condurre la gravidanza del suo ovulo fecondato dal marito ma che lei non può portare a compimento. Così otterrebbe il risultato di avere un figlio con il proprio patrimonio biologico. Non ci sarebbe una violazione di principii, nè nulla di eticamente abominevole. Ma è proibito dalla legge. «Se si ritiene che questa obiezione possa essere superata in nome del diritto alla vita dell’embrione - argomenta Santosuosso - allora, alla stessa maniera, bisogna superare l’obiezione sull’adottabilità da parte della donna sola. Perché se è prevalente l’aspetto etico del diritto alla vita, allora bisogna ammettere la possibilità di adottare anche da parte della single che consente la realizzazione del diritto alla vita dell’embrione. È altrettanto evidente che in mancanza di una nuova legge si aprono tutti i problemi della “gravidanza in sostituzione”». Problemi per chi? «Non per la donna che dichiara il figlio come nato da sè. Anche se il figlio non ha il patrimonio biologico della donna che lo ha partorito però corrisponde almeno formalmente alle leggi vigenti. Ma se il marito decide di disconoscere? Questo problema rimane aperto. Perché la legge 40 prevede dei limiti alla possibilità di disconoscere per l’eterologa eventualmente praticata anche in violazione della legge, ma non disciplina questo caso». Infine una preoccupazione: «Non vorrei che sull’onda di questa indicazione che verrà dal Comitato nazionale di bioetica qualcuno si ritenesse autorizzato a muoversi in questa direzione in mancanza di una legge. In tal caso si esporrebbero le persone a pericoli e inconvenienti». |
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