| Procreazione, in vigore la legge Insediata la commissione di valutazione Roma . Divieto della fecondazione artificiale eterologa, cioè al di fuori della coppia, e della sperimentazione e clonazione degli embrioni; le tecniche di fecondazione assistita, inoltre, saranno consentite solo per risolvere problemi di sterilità o infertilità e se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci. Sono alcuni punti della legge sulla procreazione medicalmente assistita, in vigore da oggi . Intanto ieri al ministero della salute si è insediata la commissione di esperti (ginecologi, bioeticisti, giuristi) che dovranno valutare le linee guida per dare concretezza alla nuova normativa. Gran parte del lavoro sarà affidat o all’Istituto superiore di sanità, soprattutto per i corsi di formazione , per il congelamento degli embrioni, il registro nazionale dei centri e della loro attività. L’ accesso sarà consentit o per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità dovranno essere documentate e certificate dal medico. Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia. Saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem. La legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno dall’applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa. La coppia dovrà essere informata sulle tecniche e sulle fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole. Una volta che l’ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento. Unica eccezione per motivi di ordine medico-sanitario accertati dal medico che deve presentare per iscritto la motivazione. Sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull’ embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. È vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell’embrione. È possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto. È prevista l’adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l’ impianto da almeno tre anni. La crioconservazione è consentita solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità; i centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con un apposito Dpr. |
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